Interfacce radio non armonizzate e notifica presso le Autorità Competenti

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satellite-dish-303288__180La prima domanda che un costruttore si pone quando vuole produrre un dispositivo radio per operare su una determinata “interfaccia radio” (banda di frequenza, potenza RF ammessa, canalizzazione, ecc.) è se esistono limitazioni all’uso della stessa nei paesi nei quali intende commercializzare e mettere in servizio il proprio prodotto.
La Commissione Europea ha risposto a questa domanda in un modo chiaro ed inequivocabile attraverso il proprio organo tecnico TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee), il quale ha stabilito quali tipologie di apparecchiature radio possono operare e le relative interfacce radio il cui uso è armonizzato all’interno dell’Unione Europea, ossia adottata in ogni Stato membro dell’Unione implementando le seguenti condizioni:
• esiste un assegnamento comune di frequenza;
• entro detto assegnamento, l’allocazione delle frequenze radio, o dei canali radio, segue un piano comune;
• sono adottati parametri comuni di impiego, quali la frequenza, la potenza emessa, il duty cicle, la larghezza di banda, il tipo di modulazione, ecc;

L’articolo 6.4 della Direttiva R&TTE 99/5/CE prescrive che le apparecchiature radio che operano
in bande di frequenza il cui uso non è armonizzato all’interno dell’Unione Europea devono essere notificate alle rispettive Autorità Nazionali preposte per la Gestione e Pianificazione dello spettro delle radiofrequenze almeno quattro settimane prima della loro immissione sul mercato.
La “Persona responsabile”, ossia il Costruttore dell’apparecchiatura radio o il suo rappresentante autorizzato all’interno dell’Unione Europea o qualsiasi persona che immette l’apparecchiatura sul mercato, deve notificare in forma scritta all’Autorità Nazionale preposta secondo le procedure da essa prevista. In Italia il recepimento legislativo n. 269 del 9 maggio 2001 stabilisce che nella notifica occorre fornire indicazioni circa “le caratteristiche radio dell’apparecchiatura con particolare riferimento alle bande di frequenze, alla spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero d’identificazione dell’organismo notificato interessato”, se coinvolto. Il Ministero comunicherà alla “persona responsabile” dell’immissione del prodotto sul mercato eventuali divieti o limitazioni d’uso a cui il prodotto deve essere sottoposto, motivandone i contenuti e informando la Commissione Europea.

Per maggiori informazioni, si consiglia di contattare direttamente il servizio di certificazione di Prima Ricerca & Sviluppo al fine di conoscere tutti i servizi di supporto, certificazione e prova per soddisfare le prescrizioni della Direttiva R&TTE 99/5/CE. I riferimenti sono disponibili presso il nostro sito web.