Diventa sempre più frequente il caso in cui un modulo radio viene integrato in un apparecchio più complesso, con funzioni diverse che costituisce il prodotto finale. A tutti gli effetti, come accade già per altri aspetti come quello della sicurezza, tale “integrazione” investe il costruttore del prodotto finale della responsabilità della valutazione della conformità con tutti i requisiti essenziali della Direttiva R&TTE.
Tale valutazione tecnica risulta necessaria in quanto l’integrazione di moduli radio in un prodotto finale non è sempre un processo lineare, ossia può avere un impatto diretto sull’uso efficace dello spettro delle radiofrequenze e sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).
I moduli radio conformi ai requisiti radio ed installati in conformità con le istruzioni di installazione del costruttore non richiedono la ripetizione delle prove e verifiche già effettuate per dimostrare la conformità requisito in materia di uso efficace dello spettro radio stabilito dalla Direttiva (art. 3.2 della 1999/05/CE). Diversa è invece la valutazione dei requisiti dell’art. 3.1(a) (Sicurezza inclusa l’esposizione umana ai campi EM) e 3.1(b) (EMC) per i quali è assolutamente necessario effettuare le prove e verifiche dell’applicazione ospitante in modo complessivo (funzioni primarie e funzioni ausiliarie offerta dal modulo radio).
Qualora fosse invece richiesto l’intervento di un Organismo Notificato nel caso di integrazione di un modulo radio, il costruttore del modulo deve dare disponibilità del Fascicolo Tecnico di Costruzione (TCF) al costruttore del prodotto finale o almeno all’Organismo Notificato che lo ha richiesto, se per ragioni di riservatezza non intende fornirlo all’integratore.
In tal caso il costruttore del prodotto finale è esonerato dall’includere nel TCF la documentazione di proprietà del costruttore del modulo. Il costruttore del prodotto finale dovrebbe assicurare comunque l’identificazione e tracciabilità del modulo radio utilizzato (ad esempio attraverso i riferimenti numerici della documentazione tecnica del modulo).
Il costruttore del prodotto finale deve tenere a disposizione delle Autorità Competenti con compiti di sorveglianza del mercato (Allegato 2, punto 4) la documentazione pertinente il modulo radio e deve in ogni caso assicurarsi che il costruttore del modulo radio sia consapevole che la relativa documentazione tecnica deve essere fornita, su richiesta, sia direttamente che attraverso il costruttore del prodotto finale stesso alle Autorità Nazionali competenti come previsto dalla Direttiva R&TTE.
Il costruttore del prodotto finale è responsabile delle prescrizioni in materia di Notifiche nel caso di utilizzo di “interfacce radio” (bande di frequenza, potenza RF ammessa, ecc.) non armonizzate.
Nel caso in cui uno o più Organismi Notificati siano intervenuti nella valutazione della conformità del prodotto finale tali riferimenti dovranno essere riportati nelle Notifiche alle Autorità Nazionali Competenti in materia di gestione dello spettro delle radiofrequenze; nel caso in cui NON sia intervenuto alcun Organismo Notificato per la valutazione del prodotto finale le Notifiche devono contenere i riferimenti del solo modulo radio.
Anche per la marcatura CE vi sono alcune prescrizioni improrogabili anche nel caso in cui il modulo radio sia reso disponibile sul mercato in forma diretta all’utente finale (vendita a banco).
Il prodotto finale deve quindi riportare la marcatura CE (una volta sola) a fronte della conformità a TUTTE le direttive ad esso applicabili, così pure tutti i riferimenti degli Organismi Notificati eventualmente coinvolti per i diversi aspetti/direttive applicabili e gli eventuali contrassegni speciali, come (!) (punto esclamativo cerchiato come simbolo di avvertenza all’utilizzo).